May13

E così fu il “family day” per i giornali di destra…

Come un po’ tutti si aspettavano, il “family day” si è trasformato nella vetrina dei politici benpensanti… con strumentalizzazioni evidenti che gli incapaci organizzatori non sono stati in grado di gestire ed impedire… o forse,semplicemente sono cattolici che dicono una cosa e ne fanno un’altra…

cmq, i giornali di destra non si sono lasciati scappare l’occasione di contribuire alla strumentalizzazione…

Struggente il Giornale con “una storia di tanti”… una biologa (marina forse, ma non ci viene detto) che per colpa dei Dico non riesce ad avere un posto part-time… allora si sfoga con chi è più debole di lei… con chi diritti non ne ha e non deve averli… e così scende in piazza per urlare la sua frustrazione…

Family Day, l’Italia grida un milione di “no” a Prodi
Un milione in piazza per il futuro. Tommaso ha un mese appena ed è lì che dorme beato in braccio alla mamma nonostante il fracasso. La donna seduta sul palco in mezzo ad altre famiglie coi bambini racconta la sua storia che è la storia di tanti: la laurea in Biologia, la rinuncia alla carriera di ricercatrice perché troppo incerta, l’impiego in un laboratorio di analisi privato che le nega il part-time, il dispiacere di passare poco tempo coi suoi figli e il deserto che si trova intorno una donna che sceglie di avere un figlio e continua a lavorare.

il Giornale

Più concreto Libero, che, essendo ormai sotto gli occhi di tutti un disastro la guerra in Iraq, sogna una guerra fatta da bambini… piccoli bambini-soldato ad uso e consumo della destra… bambini che poppano il latte, lo rovesciano per strada, e urlano contro i Dico e contro il Governo…

Sinistra sconfitta da un esercito di bambini
L’odore delle piazze in lotta, quando va bene, è sudore e fumo. Qui, a piazza San Giovanni in Roma, e lungo le strade che a reticolo si diramano intorno, prevale quello del latte. Il latte per i bambini. I biberon, le pappette, gli yogurt alla frutta. Mai visti tanti piccolini in piazza. È la manifestazione con più bambini e palloncini della storia della Repubblica.

Libero

Ma, come spesso accade, la Padania vince su tutti… innanzitutto per le cifre (1.500.000) eppoi perché crede ancora nella spallata…

Il Family Day in piazza boccia il Governo
Il messaggio è stato chiaro. Un milione e mezzo di persone che scendono in piazza è un dato incontrovertibile. Romano Prodi ne dovrebbe prendere atto: la sua politica sulla famiglia è stata nettamente bocciata. E siccome, nonostante gente come Bertinotti la pensi diversamente, la politica familiare è qualificante per ogni esecutivo, di destra o di sinistra, il presidente del Consiglio dovrebbe prenderne atto.

la Padania

E mentre la Chiesa di Roma lotta con tante energie per difendere la famiglia, non riesce a difendere i bambini dai suoi preti: Arrestato sacerdote per molestie sessuali.

Concludo dicendo che la pagina “nord cultura” della Padania rimane desolantemente vuota… da tanto

May11

Ernesto Balducci, il Matrimonio nel Vangelo e nella Teologia

E’ datato 1974, alla vigilia del referendum sul divorzio. Ringrazio Pippo della segnalazione… se avete tempo leggetelo… è disarmantemente attuale

per chi non lo sapesse, Ernesto Balducci (Santa Fiora, 6 agosto 1922 – Cesena, 25 aprile 1992) fu un sacerdote cattolico, editore e intellettuale italiano. Su wikipedia molte altre informazioni su di lui.

Svelare le mistificazioni e le menzogne
A mio modo di vedere, è bene affrontare il referendum traendone tutti i vantaggi possibili, una volta che una certa parte ne ha messo in moto la macchina e nonostante che esso, con tutta evidenza, voglia coprire una manovra con obiettivi reazionari.
Credo che il primo vantaggio sia proprio quello di convocare le masse ed in specie le comunità  cristiane, come qui, stasera, ad affrontare in modo critico questo come altri problemi in cui rimane inceppata, per mancanza di consapevolezza, la nostra crescita sociale. Affrontare questi problemi, per svelare tutte le mistificazioni, le menzogne, concretizzate e dissimulate all’interno di certi principi suggestivi.

Parlando da cristiano a gente che in gran parte si ritiene tale, ci tengo a dire che il momento che stiamo vivendo è proprio il momento in cui dobbiamo abbattere (noi ne siamo i primi responsabili) quella che chiamerei l’ideologia cattolica, come ideologia di copertura del mondo borghese, il quale mondo borghese trova vantaggio nel coprire i suoi obiettivi di conservazione sociale con dei valori cosiddetti cristiani che hanno ancora una grandissima forza di suggestione nelle coscienze.
La difesa della famiglia cristiana è un aspetto dell’ideologia cattolica che, molto di più di quanto potremmo pensare, nasconde la volontà  di conservare un certo tipo di società  e un certo tipo di sistema di rapporti di proprietà . Alzare quindi questo velo è in un sol momento recuperare la possibilità  di un rapporto più vivace, più liberatorio col Vangelo e smascherare le reali intenzioni della classe dominante.
Così, quando i nostri vescovi hanno creduto di dover convocare i cattolici a una battaglia, la battaglia della indissolubilità  giuridica del matrimonio in Italia, hanno fatto riferimento a un modello cristiano della famiglia, e certo un tale riferimento non può non avere risonanza nella coscienza di una larga parte del popolo italiano, anche di quella che politicamente ha fatto delle scelte dissenzienti nei confronti della Chiesa.

Non esiste un modello cristiano di famiglia
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Feb10

Cosa vuoi che ti Di.co.?

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al provvedimento sulle coppie di fatto. Si chiama Di.Co. (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi). Si è già  detto tanto sui Pacs (tanto che gli hanno cambiato il nome), quindi non aggiungo altro… vi lascio solo il disegno di legge che deve ancora affrontare Camera e Senato… a voi ogni valutazione… cosa volete che vi dica, per me è un primo passo…

Ecco il Disegno di Legge:

Art. 1 (Ambito e modalità  di applicazione)
1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà  materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità  in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà  stabiliti dalla presente legge.

2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità  agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità  stabilite nel medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E’ fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio di anagrafe di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità  di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.

4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà  previsti dalla presente legge presuppone l’attualità  della convivenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti “conviventi”.

Art. 2 (Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:

a) delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;

b) delle quali l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);

c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in comune.

Art. 3 ( Sanzioni )
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.

2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità  degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.

Art. 4 (Assistenza per malattia o ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità  di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.

Art. 5 ( Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1.Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante:

a) in caso di malattia che comporta incapacità  di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità  di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità  a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

Art. 6 (Permesso di soggiorno)
1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza.

2. Il cittadino dell’Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE.

Art. 7 ( Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica )
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Art. 8 ( Successione nel contratto di locazione )
1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purchè la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

Art. 9 ( Agevolazioni e tutele in materie di lavoro )
1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

2. Il convivente che abbia prestato attività  lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività  medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto fornito.

Art. 10 ( Trattamenti previdenziali e pensionistici )
1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.

Art. 11 ( Diritti successori )
1. Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità  se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà  dell’eredità .

3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità , e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l’intera eredità .

4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà  del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.

5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all’altro convivente, l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.

Art. 12 ( Obbligo alimentare )
1. Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purchè perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell’articolo 1.

Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali )
1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità  dalle stesse previste.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della presente legge.

3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all’articolo 2.

4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell’ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.

6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

Art. 14 (Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PS: a chi ha da obiettare che non è in italiano corretto, già  ce lo so…

Dec07

Governo e Maggioranza: si inizia finalmente a parlare di coppie di fatto

Non verra’ applicata un’aliquota differenziata per i conviventi, equiparandoli cosi’ ai coniugi. Lo prevede un’intesa raggiunta all’interno dell’Unione che porrebbe in questo modo fine alla discussione sulla tassa di successioni e sull’opportunita’ o meno di concedere un trattamento fiscale agevolato per i conviventi, cosi’ come previsto per i coniugi.

RaiNews24

Finalmente si parla di questioni serie. È strano vedere un Governo che non fa leggi ad personam, mi sento quasi in un paese vero, proprio come tutti gli altri europei…
Incominciavo a dubitare di questo Governo, ma grazie alla manifestazione di sabato scorso mi sono rincuorato perché ho visto che c’è sempre qualcuno che sta’ peggio di me…
Questa finanziaria (che sembra figlia di “nn” visto come ne parlano tutti) è molto dura, ma credo che sia stata la mossa giusta per poter davvero partire con il programma dall’inizio del prossimo anno.
Questa misura, se dovesse essere confermata e votata, va nella direzione dell’attuazione del mega programma dell’Unione…
Ora bisogna attendere gli sviluppi… e come diceva un vecchio ma sempre attuale adagio giapponese:

Se son fiori fioriranno, ma se son cachi…

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